Voucher Turistico: cos’è e quando viene utilizzato.

Voucher Turistico: cos’è e quando viene utilizzato.
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  Voucher  buono di cambio è un documento emesso da un operatore turistico (spesso un’agenzia viaggi) che permette al cliente di usufruire della prestazione del servizio specificato sullo stesso.

Attesta l’avvenuto pagamento  anticipato di un viaggio, un soggio e qualsiasi altro  servizio turistico.

Voucher turistico Fac simile

Le diverse tipologie di voucher

Il voucher viene consegnato al cliente  dopo aver versato  l’intero pagamento (Voucher a saldo o forfait) o dopo il rilascio di una acconto (Voucher di deposito) riservandosi  di saldare al fornitore del serizio. 

Può accadere  che il voucher emesso dall’agenzia comprovi solamente la prenotazione di un servizio  che verrà  poi pagato  per intero direttamente a chi lo fornisce. Il  (Voucher a riserva). In questo caso, quindi, il cliente non versa alcuna caparra all’agenzia di viaggio.

Si parla di Voucher Full credit quando  l’agenzia di viaggi copre tutte le spese, extra inclusi, in particolar modo per i clienti più affidabili.

Il General Voucher è quello emesso per i pacchetti turistici.

Viene inoltrato ad un’agenzia corrispondente di quella che lo ha emesso che lo trasformerà in tanti voucher  specifici quanti sono i servizi richiesti: voucher alberghieri, ristoranti, transfer .

Chi attua il servizio, ne richiede il pagamento all’agenzia viaggi che ha emesso il voucher.

Se l’agenzia viaggi ha svolto soltanto un’azione intermediaria, il fornitore del servizio le invierà un estratto conto, indicandone la provvigione spettante.

Se, invece, l’agenzia  venderà il servizio  a proprio nome, il fornitore le  invierà una fattura. In seguito,  l’agenzia ne redigerà un’altra al cliente.

Il destinatario trascritto sul  voucher sarà quello del fornitore del sevizio. Oltre i recapiti del fornitore devono essere descritti, in modo estremamente chiaro, i servizi richiesti e i destitinatari .

Cosa significa onorare un voucher turistico?

Si parla di onoramento di un voucher quando il fornitore del servizio espleta la propria prestazione indicata sul documento

Onoramento diretto: si ha quando  l’intestatario indicato sul voucher corrisponde a chi effettivamente fornisce il servizio.

Esempio: un’agenzia viaggi emette un voucher per una escursione in barca. Presentando il documento  al fornitore, si potrà  immediatamente usufruire del servizio.

Onoramento indiretto: può accadere che l’intestatario del voucher sostituisca esso con altri documenti intestati agli effettivi fornitori dei servizi.

Esempio: un’agenzia viaggi o operatore turistico trasmette il voucher ad un proprio corrispondente in un’altra sede che provvederà a sostituirlo  con altri e consegnarli al cliente o ad  un accompagnatore turistico per poter beneficiare dei singoli  servizi

Solitamente, un voucher è composto almeno da 3 esemplari. L’originale verrà consegnata al cliente che la  presenterà al fornitore del servizio, una copia al fornitore del servizio stesso e l’ultima rimarrà all’agenzia per fini contabili.

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Walter Nesci

Direttore Tecnico Agenzia Viaggi - Esperto Web Marketing Turistico. Leggi il mio profilo completo

6 pensieri su “Voucher Turistico: cos’è e quando viene utilizzato.

  1. Analisi corretta ma oggi a causa del corona virus il governo ha modificato il concetto di voucher espandendo tale strumento ad altre funzioni di tutelato criticato art. 88 bis crea gravi effetti collaterali alla filiera turistica.

    1. Grazie Fabio per la precisazione. Ovviamente, sono a conoscenza di cosa sta parlando ma questo post è stato scritto un pò di tempo fa.
      Leggendo l’articolo è chiaro che si riferisca ad altro e non penso, quando riprenderà tutto normalmente, questo “strumento” scomparirà o denominato diversamente.
      Magari, presto scrivero qualcosa in merito. Ovviamente sono ben accette eventuali collaborazioni e approfondimenti da parte di esperti della materia.

      Grazie ancora per la segnalazione.

  2. Buongiorno, vorrei sapere se è corretto, a seguito delle più recenti normative, che il tour operator emetta un voucher vincolato dalle condizioni poste da un suo fornitore. Esempio acquisto di pacchetto viaggi, ora ipotesi di emissione di un voucher vincolato all’utilizzo dello stesso vettore, ma soprattutto stessa destinazione. Se fosse vero questo a mio avviso più che un voucher sarebbe una partecipazione del viaggio, o peggio ancora una sostanziale riduzione delle possibilità di fruizione

  3. Caro Walter
    Ecco sul
    Punto un post interessnte

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato l’irregolarità della normativa che permette agli operatori turistici di emettere voucher in luogo del rimborso, per viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19.

    Alla luce del provvedimento dell’Antitrust e dei recenti warnings della Comunità Europea, l’Art. 88 bis della legge 27 del 2020 rischia di perdere ogni valenza, trasformandosi in un vero e proprio boomerang per compagnie aeree e società che operano nell’organizzazione turistica ed alberghiera.

    D’altro canto, la determinazione del Governo appariva palesemente sbilanciata in violazione dei diritti dei viaggiatori, manifestando criticità in merito:
    1. alla difficoltà di emissione di un voucher non automatico, subordinato alla richiesta del viaggiatore;
    2. alle problematiche connesse alla difficolta di fruizione nell’arco temporale di 18 mesi;
    3. all’assenza di garanzie per i viaggiatori in caso di crisi economica della società emittente il titolo di credito;
    4. alla violazione dei principi fondamentali previsti nell’ ordinamento italiano in relazione all’impossibilità sopravvenuta della prestazione (1463 c.c.);
    5. alla violazione dei principi costituzionali ed Europei a tutela del viaggiatore e del consumatore in genere.

    A corollario di tali discrasie era stata rilevata anche una evidente incoerenza nell’inserire, in un decreto chiamato Cura Italia, un provvedimento che permettesse a società straniere, già fruitrici di interventi di aiuto finanziario da parte degli Stati di appartenenza, di negare il diritto restitutorio in favore dei consumatori Italiani (si pensi ad esempio a vettori aerei come Easyjet, Ryanair, o a tour operator e catene alberghiere internazionali).

    L’errore del Governo, è stato quello di ascoltare solo il polo imprenditoriale della filiera turistica, disinteressandosi di garantire le disposizioni di fonte comunitaria al fine di un equilibrio necessario per rendere efficace un provvedimento finalizzato a sostenere il settore turistico in una fase di emergenza.

    La critica, tuttavia, non è solo verso l’esecutivo, ma anche nei confronti di chi ha consigliato gli imprenditori del settore, in prima fila i tour operator, che dovevano essere meno aggressivi ed evitare di proporre in Parlamento l’approvazione di uno strumento di credito alternativo al rimborso inammissibile, in quanto privo di qualsivoglia garanzia verso i viaggiatori.
    Diversamente, come spiegato dall’Antitrust e dalla CGUE, lo strumento del voucher doveva garantire bilateralmente la tutela del credito dei viaggiatori ed un supporto finanziario per le imprese, responsabilizzando attraverso una politica di garanzia entrambe le parti contrattuali.
    L’appunto rivolto al Governo e alle imprese, dunque, è quello di aver viaggiato a senso unico verso una direzione, decidendo di non condividere tale percorso con i viaggiatori, che rappresentano il carburante del settore turistico.

    Il rischio è, ora, che in mancanza di una tempestiva correzione della norma l’Antitrust interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria, disapplicando la normativa nazionale contrastante con i principi comunitari a tutela del consumatore.
    Percepibile è, in tale scenario, l’effetto collaterale di una mancanza di fiducia da parte dei viaggiatori nelle imprese che operano nel settore.

    E’ dunque, assolutamente necessario, che albergatori, vettori aerei ed i tour operator comprendano la necessità di rideterminare le linee guida per la fruizione di crediti vantati dai consumatori, al fine di evitare azioni da parte delle associazioni, che andrebbero a danneggiare irreparabilmente il comparto turistico.
    Di contro, i turisti non devono cadere nell’errore di credere che notificare migliaia di cause per ottenere il rimborso di quanto attualmente trattenuto dalle imprese sia la soluzione, perché tale strada potrebbe causare il definitivo default del comparto turistico.
    Bisogna dunque essere trasparenti e collaborativi, aderendo ad un protocollo che permetta a tutti di superare una crisi, evitando ulteriori errori gestionali.
    Non sarà possibile rimborsare tutti, ma garantire il credito e la fruibilità della prestazione è oggi la mission principale che deve essere affrontata dalle imprese.
    È fondamentale affidarsi a consulenti specializzati per pianificare un’azione collettiva necessaria e non più prorogabile, per sostenere il settore economico del turismo, senza aspettare l’inevitabile disapplicazione della normativa nazionale.
    L’invito rivolto ad Agenti di viaggio, Tour operator, albergatori e alle compagnie aeree è di veicolare tale pensiero ed unirsi in una intesa virtuale con i viaggiatori attraverso l’ausilio di professionisti specializzati, cosi scongiurando il ricorso ad azioni giudiziarie, estremamente onerose, in caso contrario, inevitabili.

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